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Licenziamento per giusta causa - Corte di Cassazione Sezione Lavoro -Ordinanza 4604/2023

In tema di licenziamento per giusta causa pubblichiamo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. sez. 4604/2023 della Sezione Lavoro, che conferma l'illegittimità del licenziamento irrogato ad una lavoratrice assistita dal nostro studio legale.

Il caso: una lavoratrice viene accusata di aver sottratto il telefono di un collega sul luogo di lavoro. Licenziata e denunciata si trova sottoposta anche ad un processo penale (poi conclusosi anch'esso favorevolmente per la lavoratrice).

L'impugnazione del licenziamento, col rito Fornero, la vede vittoriosa ma nella fase dell'opposizione il Tribunale di Pisa conferma la legittimità del licenziamento. La sentenza di primo grado viene ribaltata dalla Corte di Appello di Firenze che accoglie integralmente la linea difensiva prospettata dalla lavoratrice ingiustamente licenziata.

La Cassazione conferma la pronuncia della Corte di Appello ed in punto di diritto statuisce che "in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. n. 3655/2019; Cass. n. 29062/2017)".

"Con riferimento alla tesi prospettata dalla Società, secondo la quale anche l'impossessamento non doloso di un bene mobile di un collega rappresenterebbe, comunque, un comportamento gravemente disattento e negligente sul luogo del lavoro che avrebbe imposto l’applicazione della tutela ex art. 18 co. 5 legge n. 300 del 1970, la Corte osserva, da un lato, che tale tipologia di condotta avrebbe dovuto essere specificamente contestata (giacché si tratterebbe di un fatto diverso rispetto all’addebito di una sottrazione dolosa) e, dall’altro, che non viene assolutamente indicato e specificato se un siffatto comportamento fosse punito o meno dalla contrattazione collettiva con la massima sanzione espulsiva, non potendo certamente un fatto determinato da disattenzione, per la mancanza di un significativo disvalore sociale nei confronti dell’azienda e dei terzi, costituire un valido motivo di lesione del vincolo fiduciario ed un ostacolo ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro".

 

Ordinanza Cassazione Studio Legale Giraudo
Licenziamento per giusta causa - Corte di Cassazione Sezione Lavoro -Ordinanza 4604/2023